Legge istitutiva Premio Silone
L.R. 2 MAGGIO 1995, N 94
Premio Internazionale Ignazio Silone.
Art. 1
Nel quadro delle attività di promozione culturale, la Regione assume con un programma annuale le iniziative più opportune per garantire la continuità, nel ricordo, dell'opera dello scrittore abruzzese Ignazio Silone.
Art. 2
Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 sono istituiti:
a) il Premio Internazionale "Ignazio Silone", con cadenza annuale; il saggio deve risultare pubblicato entro gli ultimi due anni;
b) una borsa di studio annuale da assegnarsi a uno studente, di qualsiasi Università italiana o straniera, per una tesi di laurea sulla vita o sull'opera di Ignazio Silone; se ritenuta meritevole di divulgazione, la tesi sarà pubblicata;
c) un riconoscimento, consistente in un premio di denaro, riservato alla traduzione di una o più opere di Silone, meritevole di particolare apprezzamento.
Art. 3
Per l'elaborazione e la realizzazione del programma e delle iniziative di cui all'articolo precedente, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Comitato così composto:
1) Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
2) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
3) Rettore dell'Università degli studi di Teramo o suo delegato;
4) Rettore dell'Università degli studi di L'Aquila o suo delegato;
5) Rettore dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti o suo delegato;
6) Sindaco del Comune di Pescina o suo delegato;
7) Presidente, o suo delegato, del Centro Studi "Ignazio Silone" con sede in Pescina;
8) due esperti designati dalla Giunta regionale.
Il Comitato elegge, al proprio interno, il suo Presidente.
Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate al Responsabile del Centro Servizi Culturali di Avezzano.
La gestione operativa delle iniziative di cui alla presente legge è affidata al Comune di Pescina.
Art. 4
Ai componenti del Comitato di cui all'art. 3, spettano i compensi di cui alla L.R. 15/88 e successive modificazioni.
Art. 5
La Giunta regionale approva il programma annuale di cui al comma 1 dell'art. 3 e ne autorizza l'esecuzione, incaricando degli adempimenti conseguenziali e della relativa spesa il Responsabile del Centro Servizi Culturali di Avezzano, che opera quale Funzionario delegato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 58/85 ed in conformità della L.R. 23.11.1977, n 66 per il pagamento delle spese sulla base della documentazione all'uopo inoltrata dal Comitato.
Art. 6
All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in £. 100.000.000, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:
Cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti".
- in diminuzione £. 100.000.000
Cap. 61626 che assume la nuova seguente denominazione: "Premio Internazionale Ignazio Silone".
- in aumento £. 100.000.000
Alla spesa per il finanziamento del Comitato, si provvede con i fondi stanziati sui pertinenti Cap. 11425 (spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni L.R. 35/73 modificata dalla L.R. 31/78) e Cap. 11401 (indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale, nazionale ed all'estero, comprese le indennità chilometriche ed analoghe L.R. 77/77 modificata ed integrata dall'art. 50 della L.R. 60/79) dello stato di previsione della spese per il bilancio 1995 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi ai sensi della L.R. 15/88.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 2 maggio 1995

